Buonalbergo estromesso, gare azzerate

Con la quarta rinuncia termina anche ufficialmente la querelle Buonalbergo, chiusa già ampiamente più di un mese or sono. Essendo l'esclusione verificatasi prima della conclusione d'andata, vengono azzerati i tre punti per tutte le formazioni che hanno incrociato la squadra in oggeto, sia quelle con gare giocate sia per le quattro impattate nella rinuncia a giocare. La situazione risulta oltre modo ininfluente non avendo il Buonalbergo ottenuto nessun punto nelle sfide giocate. A seguire il testo del Comunicato Ufficiale della Figc Regionale:
GARA FOGLIANISE – BUONALBERGO DELL’11/ 1/2014 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DELLA SOCIETÀ BUONALBERGO
(Delibera non pubblicata sul Comunicato Ufficiale di giovedì 16 gennaio 2014) Il G.S.T., esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, rileva quanto segue: - la gara Foglianise – Buonalbergo dell’11 gennaio 2014 non si è disputata per assenza, non giustificata, della società Buonalbergo. Inoltre, visto che nessuna comunicazione di giustifica per l’assenza alla innanzi citata gara è pervenuta della società Buonalbergo; tanto premesso, in applicazione degli artt. 53 n/ri 2,4,5,7 delle N.O.I.F. DELIBERA - di infliggere a carico della società Buonalbergo la punizione sportiva della perdita della gara Foglianise – Buonalbergo, con il punteggio di 0–3, più la penalizzazione un punto in classifica; - fa obbligo alla società Buonalbergo di versare alla società Foglianise, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 150,00. Considerato, altresì, che la società BUONALBERGO ha raggiunto le quattro rinunce a gara, delibera di escluderla dal prosieguo del Campionato di competenza e rimanda al C.R. per le sanzioni amministrative. Rilevato infine, che la rinuncia si è verificata durante il girone di andata, tutte le gare disputate dalla società Buonalbergo non saranno considerate ai fini della compilazione della classifica e le società che avrebbero dovuto incontrare nel prosieguo del Campionato la citata società osserveranno un turno di riposo. DISPONE altresì, il decadimento d’autorità dal vincolo dei calciatori tesserati per la società POL. BUONALBERGO, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, delle N.O.I.F.
In merito alla vicenda la classifica non subisce mutamenti se non nell'abbassamento dei punteggio, questo il link:
