Serie C, gir. C. Squalificati in dieci, Riccardi fermato per tre turni - I AM CALCIO BENEVENTO

Serie C, gir. C. Squalificati in dieci, Riccardi fermato per tre turni

Gli Squalificati
Gli Squalificati
BeneventoSerie C Girone C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00 FOGGIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 31° minuto del primo tempo (dal Settore Curva Sud) una bottiglietta semipiena nel terreno di gioco; 2. al 65° minuto della gara una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco; 3. al 93° minuto della gara un accendino sul terreno di gioco; 4. a fine gara una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00 CROTONE

A) per avere la quasi totalità (85%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 19° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco e due bottigliette di plastica semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00 AVELLINO

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00 TURRIS

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto circa del secondo tempo, a gioco in svolgimento, all’interno del recinto di gioco, nell’area di rigore, in una zona dove non erano presenti calciatori nel momento del lancio, una bottiglietta d’acqua di plastica semivuota, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 ACR MESSINA

per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco in precedenza segnato dall’Arbitro ma non riparato dalla Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 PICERNO

per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%) presenti nel Settore Distinti Locali, intonato, al 60° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIGLIACCIO VINCENZO (PICERNO)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RICCARDI PASQUALE (MONOPOLI)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto, l'essere il fatto stato commesso a gioco fermo e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ERRADI BILAL (JUVE STABIA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contatto con quest’ultimo, reagiva mettendogli un braccio sulla parte alta del petto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FRANCO DOMENICO (ACR MESSINA)

LEO DANIEL COSIMO O (CROTONE)

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (FOGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARTINELLI LUCA (AUDACE CERIGNOLA)

SARAO MANUEL (CATANIA)

TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)

TUMMINELLO MARCO (CROTONE)

VITALE GAETANO (SORRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)

LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)

VITALI PABLO (PICERNO)

SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA)

Maurizio Morante

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