G.s. Serie C, gir. C. Quattro squalificati, cinque club multati - I AM CALCIO BENEVENTO

G.s. Serie C, gir. C. Quattro squalificati, cinque club multati

Gli Squalificati
Gli Squalificati
BeneventoSerie C Girone C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 23 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 2.500,00 CATANIA A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 12° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, prima dell’inizio della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; 2. dal 58° minuto al 60° minuto della gara e al 67° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud esposto, uno striscione (dalle dimensioni di circa 20 metri) contenente frasi offensive nei confronti della Squadra avversaria; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Tribuna B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 54° minuto della gara, due bottigliette d’acqua e un fumogeno verso il Settore Ospiti; senza conseguenze; 2. nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, all’84° e all’8° minuto della gara, due bottigliette d’acqua verso il Settore Ospiti, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub C) (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00 TARANTO per atti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 70° minuto della gara, un fumogeno nel proprio Settore verso gli Steward e alcuni Agenti di Polizia ivi posizionati, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato, da una parte, che il lancio è stato indirizzato verso i soggetti sopra indicati e, dall’altro, che non si non verificate conseguenze dannose. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00 BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, nel recinto di gioco, un rotolo di scotch che terminava sul rettangolo di gioco e un contenitore di bolle di sapone in plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’aver lanciato, al 37° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00 CASERTANA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver imbrattato i bagni con scritte con bomboletta spray. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 71° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco, una bottiglietta d’acqua di plastica vuota, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPALLUTO SAMUELE FRANCES (MONOPOLI) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

MESSORI PIETRO (SORRENTO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, interveniva in scivolata con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CANCELLI CROCEFISSO CHRI (BRINDISI)

MICELI MIRKO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

MANETTA MARCO (ACR MESSINA)

CARILLO LUIGI (FOGGIA) 

VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

MASTRANTONIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)

SBRAGA ANDREA (POTENZA)

PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)

Maurizio Morante

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