G.s. 3a Cat., gir. A.: F.C. San Giorgio-Frasso Telesino verrà ripetuta - I AM CALCIO BENEVENTO

G.s. 3a Cat., gir. A.: F.C. San Giorgio-Frasso Telesino verrà ripetuta

Giudice Sportivo
Giudice Sportivo
BeneventoTerza Categoria Girone A

Il giudice sportivo ha deciso la ripetizione della gara tra F.C. San Giorgio e Frasso Telesino, terminata con il punteggio di 4-0 in favore dei padroni di casa, in seguito al reclamo presentato dalla società ospite in merito ad un errore commesso dalla ospitante nella compilazione della distinta di gioco (erano stati inseriti 10 calciatori in panchina invece dei 9 regolarmente consentiti). Questo un estratto della sentenza emessa:

DECISIONE del 13/2/2023 GARA DI TERZA CATEGORIA DEL 11/02/2023 F.C. SAN GIORGIO - A.S.D. FRASSO TELESINO 

[...]  la Società reclamante richiedeva al GST la verifica della regolarità della gara de quo e ‘ dichiarare che la gara A.S.D. F.C. San Giorgio – A.S.D. Frasso Telesino è stata disputata in maniera irregolare per il mancato rispetto della regola (3 del Regolamento del Giuoco del Calcio) ove è consentito per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell’elenco dei calciatori di riserva un numero massimo di 9 , tra cui sono scelti gli eventuali sostituti, pertanto: accertata l’irregolarità nella distinta della Soc. F.C. S. Giorgio nella cui distinta venivano riportati 21 calciatori in luogo di 20 massimi , di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara in esame ed assegnare la vittoria alla Soc. Frasso Telesino con il punteggio finale di 0-3’; richiedeva altresì ‘in caso di rigetto del presente ricorso l’addebito della tassa di reclamo sul conto della società’ .

La società reclamata, ritualmente evocata ha presentato osservazioni e controdeduzioni in cui nel contestare le avverse deduzioni ha eccepito: ‘la sussistenza di un mero errore/disguido da parte della S.S. ASD Football Club San Giorgio - omissis specie in assenza di specifiche disposizioni in merito alle sanzioni – proseguiva successivamente asserendo che - nel corso della partita sono stati effettuati come da regolamento n. 5 cambi malgrado la disponibilità di ulteriori 4/5 giocatori – omissis – il mancato utilizzo dei restanti giocatori, tra cui anche quello che per errore materiale è stato inserito nella distinta di gara , non ha influito in alcun modo sulla competizione tanto da poter qualificare la stessa come perfettamente regolare’. Per le suddette motivazioni in via di ravvedimento operoso si opponeva alle avverse richieste formulate in ricorso ‘in assenza di specifiche disposizioni in merito alle sanzioni a comminarsi chiedeva di applicare una modesta e simbolica ammenda che tenga conto delle circostanze innanzi rappresentate’.

[...]Quanto al merito della questione questo GST rileva che esaminata la distinta della soc. F.C. San Giorgio allegata al referto arbitrale della partita in questione effettivamente risultano indicati in totale 21 calciatori, quindi uno in più rispetto al consentito, probabilmente effetto di un mero errore materiale in cui è incappato il Dirigente della suddetta Società che ha redatto la distinta, come asserito espressamente dalla stessa reclamata, le cui motivazioni appaiono tuttavia troppo generiche in quanto non precisano ove effettivamente questo errore sia stato compiuto dalla stessa Società; ciò avrebbe potuto consentire a questo GST di determinare in modo inequivocabile la regolarità/irregolarità della gara sulla base della effettiva partecipazione alla competizione del nominativo erroneamente inserito in distinta; ne può rivelarsi chiarificatore in questo senso l’ordine adottato dalla società resistente nella redazione della distinta presentata al DDG in quanto il 21° calciatore in coda alla lista con numero 6 di maglia risulta dal referto arbitrale aver preso parte alla partita, essendo subentrato in sostituzione di un titolare al 16’ minuto del secondo tempo. Appare certamente accoglibile l’altra eccezione avanzata dalla stessa Società reclamata in ordine alla natura della norma regolamentare richiamata (art. 3 del regolamento giuoco calcio), priva di una effettiva sanzione. Sul punto si è pronunciato il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I Sez. Prima nella nota decisione n° 19 del 10/4/2018, dalla quale questo GST non ritiene di doversi discostare. In essa il Collegio pronunciandosi su analoga fattispecie ha ritenuto la violazione indicata NON INTEGRANTE IPOTESI DI POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DI RISERVA IN ESUBERO, atteso che “l’avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola con il tesseramento e non avere squalifiche o altro procedimenti in corso”. E’ altresì indubitabile che la norma richiamata dalla Soc. ricorrente, riportata nel C.U. F.I.G.C. n°295/A del 14/6/2021 e 30/06/2022, NON prevede per la suddetta violazione la perdita della gara. Pertanto ad avviso del suddetto Collegio “in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico, rectius la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale, in forza del principio della c.d. “legalità formale”, oltre a quanto previsto dall’art 14 delle disposizioni preliminari al C.C. per il quale “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (confr. Coll. di Garanzia CONI cit.) Tuttavia se è pur vero che la violazione indicata non sconta la sanzione della perdita della gara, l’indicazione in esubero del numero dei sostituti resta comunque una norma sostanziale, prevista dall’art 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio come integrato con il C.U. n. 295/a del 14/6/2021 e ribadito nel C.U. n. 1 C.R. LND Campania del 6/7/2022, ancorché sprovvista di sanzione, come specificato. Per il solo fine di valorizzare il merito sportivo, salvaguardare le finalità dell’ordinamento Sportivo e garantire la lealtà, probità oltre al sano agonismo, in ossequio alla richiamata pronunzia da cui questo GST non ha motivo di discostarsi, ritiene debba applicarsi al caso in giudizio l’art. 10 co. 5 del CGS ove si legge: “5 quando si siano verificati, nel corso della gara, fatti che per la loro natura non son valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara in tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: - omissis – c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare” .

PTM

V° l’art 10 co. 5 lett c) del CGS NON omologa il risultato della gara F.C. San Giorgio – A.S.D. Frasso Telesino terminata col risultato di 4-0 e per l’effetto accoglie in parte il ricorso della Soc. ricorrente ed in parte le osservazioni pervenute dalla soc. evocata, dichiarata l’irregolarità della stessa gara per quanto enunciato in parte motiva

D I S P O N E

la ripetizione della gara oggetto del presente giudizio F.C. San Giorgio – A.S.D. Frasso Telesino , incaricando la Delegazione Provinciale di Benevento cui questo provvedimento è comunicato, alla fissazione della data ed ora della ripetizione della stessa. Nulla in ordine contributo di accesso alla Giustizia Sportiva in virtù del parziale accoglimento dei motivi di entrambe le parti.

Maurizio Morante

Terza Categoria Girone A

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