G.s. 3a cat., A-B: maxi-stangate per San Salvatore e Colle Sannita

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta del 26/04/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano in merito ai gironi A e B di 3a categoria:
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 16 / 17 APRILE 2016
Gara: S. SALVATORE CALCIO – BONEA UNITED del 17/04/2016
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 41 del 21 aprile 2016, letto il referto, gli allegati e sentito l’arbitro a chiarimenti si evince che al 46’ del secondo tempo, durante il primo minuto di recupero dei quattro concessi dall’arbitro, la squadra del S. Salvatore Calcio si rifiutava di continuare la gara. Numerosi calciatori, su invito del dirigente accompagnatore della società S. Salvatore Calcio, infatti, si sdraiavano in terra in segno di protesta.
Per quanto sopra esposto, la non regolare conclusione della gara è da attribuirsi alla società S. Salvatore Calcio che deve considerarsi rinunciataria e di conseguenza in applicazione degli art. 17 C.G.S e 53 N.O.I.F.
DELIBERA
di infliggere alla società S. Salvatore Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzandola di un punto in classifica e comminandole l’ammenda di Euro 150,00 quale 1° rinuncia.
Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO SOCIETA’
Euro 100,00 (S. SALVATORE CALCIO)
A fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi sostavano persone non autorizzata, una di queste rivolgeva gravissime offese all’arbitro mantenendo un comportamento gravemente minaccioso, brandendo una bottiglia di vetro. Tale individuo reiterava lo stesso comportamento quando il direttore di gara stava lasciando l’impianto sportivo. Al termine della gara, mentre l’arbitro era nel suo spogliatoio, una fitta sassaiola colpiva la finestra del locale procurando vistose lesioni ad un vetro dell’infisso.
A CARICO DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art. 19 C.G.S. fino al 15/06/2016 sig. CUTILLO Michele (S. SALVATORE CALCIO)
Rivolgeva gravissime offese all’arbitro mantenendo verso lo stesso comportamento gravemente minaccioso aizzando i propri tifosi invitandoli ad aggredire il direttore di gara. Reiterava più volte il suo comportamento ed invitava i propri calciatori ad abbandonare il campo prima della fine della gara.
A CARICO MASSAGGIATORE
Squalifica fino al 7 Giugno 2016
DI BRIGIDA Vincenzo (S. SALVATORE CALCIO)
Rivolgeva gravi offese all’arbitro tentando di aggredirlo, non riuscendovi, lo attingeva con uno sputo al volto e sulla maglia.
A CARICO CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per quattro gare effettive (Di cui una già scontata)
CIAGLIA Marco (S. SALVATORE CALCIO)
Espulso per gravi minacce ed offese all’arbitro, successivamente, toltasi la maglia per non farsi riconoscere, rientrava sul rettangolo di gioco e manteneva verso il direttore di gara un comportamento gravemente minaccioso e ingiurioso.
Squalifica per tre gare effettive (Di cui una già scontata)
SPAGNUOLO Gianpaolo (S. SALVATORE CALCIO)
Espulso per comportamento irriguardoso verso l’arbitro gli rivolgeva minacce reiterandole anche a fine gara.
Squalifica per tre gare effettive (Di cui una già scontata)
MATURO Almerino (S. SALVATORE CALCIO)
Espulso per comportamento irriguardoso verso l’arbitro manteneva verso lo lo stesso comportamento minaccioso.
Squalifica per due gare effettive (Di cui una già scontata)
GIANNOTA Carlo (S. SALVATORE CALCIO)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per tre gare effettive (Di cui una già scontata)
SPAGNUOLO Pasquale (S. SALVATORE CALCIO)
A fine gara rivolgeva gravissime minacce e frasi oltraggiose nei confronti dell’arbitro.
Squalifica per due gare effettive
LUDOVICO Antonio (S. SALVATORE CALCIO)
GARE DEL 23 / 24 APRILE 2016
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara: FRAGNETO L’ABATE – COLLE SANNITA del 23/04/2016
Letto il referto e gli allegati, si evince che all’8’ del secondo tempo, dopo la segnatura da parte della società Fragneto l’Abate l’arbitro era circondato da tutti i calciatori e dirigenti della società Colle Sannita che lo minacciavano ed offendevano. Successivamente la squadra del Colle Sannita abbandonava momentaneamente il terrene di gioco per farvi ritorno dopo qualche minuto minacciando i giocatori avversari e nuovamente il direttore di gara. Quest’ultimo, mentre cercava con l’aiuto dei due capitani di riprendere la gara, veniva reiteratamente e pesantemente minacciato da un calciatore del Colle Sannita, precedentemente espulso, e dall’allenatore della stessa squadra che oltre a rivolgergli gravissime minacce lo strattona più volte spintonandolo e costringendo ad indietreggiare. A questo punto l’arbitro constatato che non c’erano più i presupposti di tranquillità e di incolumità per se e per i giocatori avversari, decideva di sospendere definitivamente la gara. Per quanto sopra esposto, la non regolare conclusione della gara è da attribuirsi alla società Colle Sannita e di conseguenza in applicazione dell’ art. 17 C.G.S
DELIBERA
di infliggere alla società Colle Sannita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO SOCIETA’
AMMENDE
Euro 130,00 (COLLE SANNITA)
Per tutta la durata della gara propri tifosi rivolgevano frasi intimidatorie nei confronti dell’arbitro. A fine gara, mentre l’arbitro stava raggiungendo gli spogliatoi, era attinto con numerosi sputi in faccia, sul braccio e sul petto dai predetti tifosi che arrampicati sulle reti di recinzione mantenevano verso lo stesso comportamento gravemente minaccioso. Propri tesserati, non tutti riconosciuti dal direttore di gara, mantenevano verso lo stesso comportamento gravemente minaccioso e ingiurioso.
Euro 15,00 (CIRIGNANO)
Per mancata presentazione all’arbitro della richiesta di Forza Pubblica
A CARICO ASSISTENTE DI PARTE
Squalifica fino al 12 Maggio 2016
NIRO Carmine Tommaso (CASTELCAMPAGNANO)
A CARICO ALLENATORE
Squalifica fino al 30 Giugno 2016
DEL GROSSO Angelomario (COLLE SANNITA)
Rivolgeva gravissime ingiurie e minacce all'arbitro, strattonandolo ripetutamente, inoltre lo spintonava appoggiandogli le mani sul petto tanto da farlo indietreggiare.
A CARICO CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per quattro gare effettive
ZACCARIO Elio (COLLE SANNITA)
Espulso per aver rivolto frasi gravemente offensive e minacciose verso l’arbitro reiterava ripetutamente tale comportamento.
Squalifica per tre gare effettive
DE PAOLA Stefano (COLLE SANNITA)
Colpiva a gioco fermo un avversario con schiaffo al volto.
Squalifica per una gara effettiva
MASCIA Antonio (COLLE SANNITA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (5^ infrazione)
CUOLLO Giovanni (IANNUCCI)
BARONE Ivan (FAICCHIO)
LUCIANO Alessandro (BONEA)
MASTROCINQUE Antonio (GIANNI LOIA)
SALIERNO Andrea (S. GIORGIO DEL SANNIO)
CAPORASO Lauro (SIMEONE)
Ammonizione con diffida (9^ infrazione)
MAZZARIELLO Pietro (BONEA)
Ammonizione con diffida (4^ infrazione)
NOCERA Pietro (CASTELCAMPAGNANO)
GAROFANO Alfonso (SANFRAMONDI)
CAPORASO Daniele (GIANNI LOIA)
ZOTTI Luca (GIANNI LOIA)
DE IANNI Mario (S. GIORGIO DEL SANNIO)
MASSA Elio (FRAGNETO L’ABATE)
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 18 APRILE 2016
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Sergio Longhi, Nicola Di Ronza, Stefano Selvaggi, Antonio Gambacorta, Vincenzo Pecorella, Giuseppe Tarallo, Componenti; avv. Domenico Imparato Sirica, Rappresentante A.I.A.
Ricorso: GIANCLAUDIO IANNUCCI – Gara: REAL AIROLA / GIANCLAUDIO IANNUCCI DEL 12.03.2016
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita la reclamante; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, dall’istruttoria compiuta, dalla lettura del rapporto di gara emergono palesi controdeduzioni tra quanto riferito dal direttore di gara e quanto invece sostenuto dalla reclamante. Al riguardo va tenuto presente che il rapporto del direttore di gara rappresenta fonte privilegiata di prova. Pertanto anche nel contrasto tra le opposte versioni vanno ritenute effettivamente verificatesi i comportamenti come descritti dal direttore di gara ma certamente di difficile riconducibilità ai responsabili identificati, tenuto conto che attraverso la parte di fermo non era consentito vedere gli autori dei calci e pugni alla porta dello spogliatoio. Pertanto vanno confermate le sanzioni inflitte dal primo Giudice fatta eccezione per il calciatore Cinelli Pasquale per il quale la squalifica attribuita va ridotta a n. tre giornate in quanto più adeguate all'infrazione commessa. PQM
DELIBERA
in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Gianclaudio Iannucci, ridursi a tre giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Cinelli Pasquale; conferma per il resto la decisione impugnata. Nulla per la tassa, non versata.
Così deciso in Napoli, 22/04/2016